Art. 3.

      1. Anche tenendo conto di quanto previsto dal programma di cui all'articolo 2, le regioni, sentite le amministrazioni locali delle isole minori, elaborano un piano triennale di interventi da aggiornare annualmente e provvedono all'assegnazione

 

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delle disponibilità derivanti dalle risorse proprie e dalle quote del Fondo di cui all'articolo 5, sulla base dei programmi attuativi presentati dai comuni interessati.